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D.M. 15/09/2004d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili. D.M. 15/09/2004 – Istituzione dell’area marina protetta denominata Plemmirio. Art. 4. - Delimitazione dell'area marina protetta 1. L'area marina protetta del Plemmirio, che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati nella rielaborazione grafica della carta n. 21 dell'Istituto Idrografico della Marina allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante: Punto Latitudine Longitudine A1 37º 02'. 60 N 15º 18'. 18 E (in costa) B 37º 02'. 59 N 15º 19'. 55 E C 37º 01'. 12 N 15º 21'. 15 E D 36º 59'. 44 N 15º 21'. 15 E E 36º 59'. 44 N 15º 16'. 95 E F1 37º 00'. 41 N 15º 16'. 48 E (in costa) 2. Le coordinate geografiche indicate nel presente decreto sono riferite al sistema geodetico mondiale WGS 84. Art. 5. - Zonazione dell'area marina protetta 1. L'area marina protetta è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti. 2. La zona A di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare riportati nella rielaborazione grafica di cui all'art. 4a) il tratto di mare prospiciente la costa di Capo Murro di Porco, delimitato dalla congiungente i seguenti punti: Punto Latitudine Longitudine N1 37º 00'. 53 N 15º 20'. 15 E (in costa) P 37º 01'. 04 N 15º 20'. 45 E Q 36º 59'. 94 N 15º 20'. 45 E R 36º 59'. 94 N 15º 19'. 65 E S1 37º 00'. 14 N 15º 19'. 82 E (in costa) 3. La zona B di riserva generale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica di cui all'art. 4a) il tratto di mare prospiciente la costa compresa tra Cala di Massaolivieri e Punta di Milocca, delimitato dalla congiungente i seguenti punti: Punto Latitudine Longitudine N1 37º 00'. 53 N 15º 20'. 15 E (in costa) G1 37º 02'. 31 N 15º 18'. 73 E (in costa) H 37º 02'. 49 N 15º 19'. 10 E J 37º 01'. 07 N 15º 20'. 90 E K 36º 59'. 74 N 15º 20'. 90 E L 36º 59'. 74 N 15º 17'. 36 E M1 37º 00'. 41 N 15º 17'. 00 E (in costa) 4. La zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, come delimitato all'art. 4. Art. 6. - Attività non consentite 1. Nell'area marina protetta del Plemmirio non sono consentite le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto all'art. 19, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e salvo quanto previsto all'art. 7, non è consentita a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche d) qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonchedi sostanze tossiche o inquinanti f) l'uso di fuochi all'aperto. Art. 7. - Attività consentite 1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta del Plemmirio e delle sue finalità istitutive, in deroga a quanto disposto all'art. 6 del presente decreto, sono consentite: Zona A di riserva integrale a) le attività di soccorso, di sorveglianza e servizio; b) le attività di ricerca scientifica debitamente autorizzate dal soggetto gestore dell'area marina protetta c) le visite guidate subacquee, con o senza autorespiratore, disciplinate e autorizzate dal soggetto gestore, anche sulla base del monitoraggio periodico degli impatti sui fondali, con rapporto guida/sub non inferiore a 1/5, a mezzo dei centri d'immersione aventi sede legale nel comune ricadente nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto. Zona B di riserva generale a) le attività consentite in zona A; b) la balneazione; c) la navigazione a vela e a remi; d) la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni, a velocità non superiore a cinque nodi; e) la navigazione a motore alle unità navali adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore e comunque a velocità non superiore a cinque nodi; f) l'ormeggio, in zone individuate e |autorizzate dal soggetto gestore mediante |appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela |dei fondali; g) l'esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nel co- D.M. 15/09/2004 – Istituzione dell’area marina protetta denominata Plemmirio. autorizzazione del soggetto gestore, per i non residenti nel comune compreso nell'area marina protetta. mune compreso nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; h) l'attività di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nel comune compreso nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; i) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nel comune compreso nell'area marina protetta; j) le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, organizzate dai centri d'immersione subacquea autorizzati dal soggetto gestore e aventi sede legale nel comune compreso nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto; k) le immersioni subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore Zona C di riserva parziale a) le attività consentite in zona A e in zona B b) la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni, a velocità non superiore a dieci nodi; c) la navigazione a motore alle unità navali adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate, a velocità non superiore a dieci nodi; d) l'ancoraggio in zone appositamente individuate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali; e) la pesca sportiva, con lenza e canna, previa 2. Tutte le attività consentite di cui al precedente comma 1 sono disciplinate e, ove previsto, specificamente autorizzate dal soggetto gestore dell'area marina protetta del Plemmirio, secondo le modalità indicate all'art. 9. Art. 8. - Gestione dell'area marina protetta 1. La gestione dell'area marina protetta del Plemmirio, ai sensi dell'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è affidata provvisoriamente al Consorzio all'uopo costituito tra la provincia regionale di Siracusa e il comune di Siracusa. Entro sessanta giorni, con successivo decreto ministeriale, la gestione viene confermata al Consorzio costituito tra la provincia regionale di Siracusa e il comune di Siracusa ovvero affidata ad altri enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziate tra loro, ai sensi della legge 31 luglio 2002, n. 179. 2. Comunque entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore provvede all'attivazione delle procedure per l'acquisto e l'installazione dei segnalamenti marittimi e di quanto necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area marina protetta e della sua zonazione, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta del Plemmirio a cui si deve attenere il soggetto gestore. 4. Costituiscono comunque obblighi essenziali per il soggetto gestore a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179 b) il rispetto del termine per la predisposizione del regolamento di cui all'art. 9, comma 2 c) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette. 5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può revocare in ogni momento con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del sogget- D.M. 15/09/2004 – Istituzione dell’area marina protetta denominata Plemmirio. to gestore a quanto previsto dal presente decreto, in particolar modo al precedente comma 4, e dalla convenzione di cui al comma 3. Art. 9. - Disciplinare provvisorio e regolamento 1. Il soggetto gestore dell'area marina protetta del Plemmirio, conformemente alle direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, considerate le peculiarità e le specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, determina con disciplinare provvisorio e quindi con regolamento, di cui al comma 2, le modalità e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta, previste all'art. 7 del presente decreto. 2. Il regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e organizzazione dell'area marina protetta del Plemmirio, formulato entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, è approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e comunque entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore predispone un disciplinare provvisorio delle attività consentite, di cui all'art. 7, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 4. Il disciplinare provvisorio, sottoposto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la verifica di conformità con il presente decreto istitutivo, è recepito, con ordinanza della competente Capitaneria di porto. 5. Fino all'adozione del disciplinare provvisorio non sono consentite le attività di cui all'art. 7 per le quali è previsto il rilascio di una specifica autorizzazione del soggetto gestore. 6. Al fine di ridurre e contenere l'impatto ambientale delle attività di cui all'art. 7, il soggetto gestore può prevedere nel disciplinare provvisorio e nel regolamento misure di premialità ambientale, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. D.M. 15/09/2004 – Istituzione dell’area marina protetta denominata Plemmirio. Art. 10. - Commissione di riserva 1. La commissione di riserva, istituita presso il soggetto gestore dell'area marina protetta del Plemmirio entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere sulla proposta di disciplinare provvisorio e di regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e organizzazione dell'area marina protetta, nonchesulle previsioni relative alle spese di gestione e sulla proposta di aggiornamento di cui all'art. 13, comma 2. |
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